Nuove procedure di riscossione INPS in vigore dal 1° gennaio 2011
Con la presente, si comunica che, a partire dal nuovo anno, la riscossione coattiva dei contributi I.N.P.S., anche per periodi antecedenti al 2011, subirà un deciso rinnovamento.
Attualmente, infatti, trascorso il periodo di pagamento (16 del mese successivo al mese di maturazione), il datore di lavoro riceve un avviso bonario con l’avviso che trascorsi 30 giorni l’INPS procederà alla trasmissione all’ente di riscossione (Equitalia). Trascorso tale termine senza pagamento, l’Equitalia, nei tempi tecnici necessari, emette una cartella esattoriale che può essere opposta in giudizio entro 40 giorni oppure pagata entro 60 giorni. In caso di ulteriore mancato pagamento, l’Equitalia può procedere agli atti esecutivi (pignoramento).
A partire dal nuovo anno, l’avviso di addebito, notificato da parte dell’INPS al datore di lavoro debitore, avrà già valore di titolo esecutivo (prima riconosciuto solo alla cartella esattoriale, trascorsi 60 giorni dalla notifica).
Tale avviso di addebito dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di nullità: 1) Codice fiscale del debitore; 2) Periodo di riferimento del credito; 3) Causale; 4) Ammontare del debito ripartito tra quota capitale ed interessi; 5) Agente della riscossione competente; 6) Indicazione che, in mancanza di pagamento entro 60 giorni, l’agente di riscossione avvierà la procedura di espropriazione forzata.
Pertanto, il mancato pagamento (o la mancata opposizione in giudizio) nei termini previsti dall’avviso comporterà l’immediato avvio degli atti esecutivi.
Appare evidente come, a partire dal nuovo anno, la riscossione della contribuzione INPS, non versata nei termini, subirà una brusca accelerazione con una notevole contrazione dei tempi previsti per gli atti esecutivi. Vi invitiamo pertanto a segnalare immediatamente al nostro studio ogni avviso INPS ricevuto al fine di provvederne alla verifica con la massima tempestività.